17 Marzo 2026

Circolazione prohibente domino / invito domino
Credito risarcitorio di vittima di lesioni colpose: prescrizione ex art. 2947, c. 3, nei confronti di conducente e proprietario

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 12 marzo 2026, n. 5562 (rel. M. Rossetti)
Il proprietario di un veicolo a motore risponde dei danni causati dalla circolazione del veicolo anche dopo che gli sia stato rubato, se il furto fu colposamente agevolato dalla sua negligente custodia. In tal caso non s'applicano le previsioni di cui all'art. 122 cod. ass., dettato per la sola ipotesi di circolazione prohibente domino; il contratto di assicurazione non si scioglie; la responsabilità del proprietario resta coperta dall'assicurazione del veicolo; non sorge alcun obbligo risarcitorio in capo all'impresa designata.

Il credito risarcitorio vantato dalla vittima di lesioni colpose causate da un sinistro stradale è soggetto al termine di prescrizione previsto dal terzo comma dell'articolo 2947 c.c. tanto nei confronti del conducente, quanto nei confronti del proprietario, a nulla rilevando che a carico di quest'ultimo non sia configurabile il delitto di lesioni colpose.

La responsabilità del proprietario non è esposta sine die alle imperscrutabili determinazioni del fato, in quanto delle due l’una

-) se il furto non è stato colposamente agevolato dal proprietario, responsabilità di questi non v’è; ricorre un’ipotesi di circolazione prohibente domino; il contratto di assicurazione si scioglie dalle ore 24 00 del giorno in cui fu sporta la denuncia di furto; del danno eventualmente causato dalla circolazione del veicolo rispenderà l’impresa designata; quest’ultima non avrà rivalsa nei confronti del proprietario, dal momento che presupposto della rivalsa è la colpa, e colpa non v’è nel caso di circolazione prohibente domino;

-) se il furto è stato colposamente agevolato dal proprietario, vi è responsabilità di questi; ricorre un’ipotesi di circolazione invito domino; il contratto non si scioglie per effetto della denuncia di furto; l’impresa designata non è obbligata al risarcimento di eventuali danni causati dalla circolazione del veicolo dopo il furto, risarcimento che grava invece sull’assicuratore del proprietario.

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