23 Settembre 2009

Circolazione stradale – Limiti di velocità – Accertamento mediante postazioni fisse – Strada ricadente in centro abitato – Omessa contestazione immediata – Conseguenze

“A norma dell’art. 200 C.d.S., in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale la contestazione immediata dell’infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento d’irrogazione della sanzione, salvo, tuttavia, detta contestazione non sia possibile, nel qual caso, a norma dell’art. 201 C.d.S., le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine stabilitovi e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, ma con il limite dell’insindacabilità delle modalità d’organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa preposta._x000d_
In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche, poiché l’art. 142 C.d.S. si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate e l’art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi di polizia stradale, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che detta rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo a mezzo apparecchiatura elettronica che non rilascia documentazione fotografica, ma consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento”.

Nella sentenza in esame, la Corte di Legittimità ha colto l’occasione per precisare che il rilevamento di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche (c.d. autovelox) può aver luogo in qualunque tipo di strada, sia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, che sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento._x000d_
La Corte ha precisato, inoltre, che “è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo a mezzo apparecchiatura elettronica, che non rilascia documentazione fotografica, ma consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità al veicolo dal medesimo organo individuato, in quanto l’attestazione dell’organo di polizia ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica”._x000d_
In tal senso si vedano anche: Cass. Civ., 20 aprile 2005, n. 8232; Cass. Civ., 24 marzo 2004, n. 5873.