Circolazione stradale – Richiesta risarcitoria stragiudiziale – Vizi di contenuto – Improponibilità della domanda
“Una richiesta risarcitoria che non risponda a tutti i requisiti formali di indicazione, descrizione e allegazione richiesti dall’art. 148 c.d.a., presenta un vizio di contenuto di per sé idoneo ad impedire il decorso dello spatium deliberandi previsto dall’art. 145 c.d.a. e determina, pertanto, l’improponibilità dell’azione risarcitoria e della domanda giudiziaria”.
I giudici di legittimità ritengono che l’onere di conformazione della previa richiesta risarcitoria ex art. 145, comma 1, ai contenuti prescritti dall’art. 148, comma 2, c.d.a., deve intendersi in maniera rigorosa ai fini della proponibilità della domanda, giacché tende a realizzare, sul piano sostanziale e processuale, una più tempestiva ed efficace tutela del danneggiato._x000d_
Le prescrizioni formali poste a carico del richiedente sono, infatti, funzionali all’offerta congrua che l’assicuratore deve presentare al danneggiato al fine di risolve la controversia già in fase stragiudiziale. _x000d_
Siffatta interpretazione rigorosa dell’art. 145 c.d.a. in combinato disposto con l’art. 148, conformemente ai dettati costituzionali, rende dunque possibile una anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato nella fase stragiudiziale, con evidente razionalizzazione del contenzioso giudiziario._x000d_
D’altra parte, in ossequio ai principi del giusto processo e della effettività della tutela, l’eventuale pronuncia di improponibilità della domanda per vizi di contenuto ovvero per mancato rispetto dello spatium deliberandi per l’assicuratore, di cui agli articoli 145 e 148 c.d.a., esaurisce i suoi effetti sul piano processuale e non preclude la reiterabilità della domanda nel rispetto delle condizioni di cui alle predette disposizioni mediante autonoma vocatio in ius, senza che la durata del precedente giudizio rilevi ai fini del decorso del termine di prescrizione.