Circolazione stradale – Risarcimento danni – Giudice di pace – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Esclusa
“Atteso che il d.lgs. n. 28/2012 non contiene alcun richiamo al giudice di Pace né dispone espressamente l’abrogazione degli artt. 320 e 322 c.p.c, nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace vanno applicate le disposizioni di cui al libro II, titolo II, del codice di procedura civile (dall’art. 311 al 322 c.p.c.). Pertanto, il mancato esperimento o conclusione della mediazione, laddove applicabile, non comporta l’improcedibilità della domanda ma ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 l’assegnazione da parte del giudice di 15 giorni per la proposizione della istanza con la fissazione di una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 6 del citato decreto”
In particolare, rileva il Giudice di Napoli che l’art. 311 c.p.c. dispone in via diretta che il procedimento innanzi al giudice di pace è regolato dalle norme del titolo secondo del libro secondo e, per ciò che esse non regolano, da quelle sul procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ed esige che un diverso regolamento risulti da altre espresse disposizioni, in mancanza delle quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al predetto titolo secondo._x000d_
“Una diversa interpretazione non solo sarebbe in contrasto con il delineato quadro sistemico ma si rivelerebbe manifestamente illogica, in quanto l’intento deflattivo che si è proposto il legislatore è stato assecondato proprio dall’istituto del giudice di pace che è nato con lo scopo di favorire la conciliazione delle controversie, la quale può avvenire nella fase giudiziale ex art. 320 c.p.c. ovvero in quella stragiudiziale azionabile ex art. 322 c.p.c. Pertanto sarebbe paradossale escludere dal processo conciliativo un istituto che è nato precipuamente per lo svolgimento di tale finalità”._x000d_
Alla luce del suesposto principio, nei giudizi instaurati dinanzi al giudice di pace, il mancato esperimento o conclusione della mediazione, laddove applicabile, non comporta l’improcedibilità della domanda ma, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2012, l’assegnazione da parte del giudice di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione con differimento dell’udienza successiva._x000d_
Altrimenti, si perviene, come nel caso di specie, ad una abrogazione di fatto della mediazione obbligatoria._x000d_
Nel merito, l’attore lamenta che, in seguito alla stipula di polizza assicurativa relativa alla copertura rca del veicolo, è stato disposto dalla compagnia assicuratrice l’ingiustificato passaggio di classe in virtù di un sinistro e chiede il ripristino della classe di merito e la ripetizione delle somme ingiustamente versate nonché il risarcimento dei danni._x000d_
Il decidente, in accoglimento della domanda attorea, dichiara l’illegittimità del declassamento e dispone la ripetizione delle somme indebitamente versate, liquidate in via equitativa, in quanto la società assicuratrice ha violato le disposizioni di cui agli articoli 134, commi 4 ter e 4 quater, cod. ass. e 1917 c.c._x000d_
Infatti, l’assicuratore non ha documentato di aver interpellato l’istante, prima di liquidare il danno, al fine di accertare la responsabilità del sinistro né di avergli comunicato la volontà di voler pagare al danneggiato l’indennità dovuta, così come non ha dato prova di avere tempestivamente avvisato l’assicurato della variazione della classe di merito.