22 Luglio 2020

Claims made impura: inoperatività della garanzia

Tribunale di Crotone, sez. civ., sentenza 12 luglio 2020, n. 634 (g. Marchetto)
Nel caso di specie, alla luce del contenuto complessivo delle condizioni di assicurazione, non apparendo certo sufficiente una lettura monistica delle singole clausole (cfr. art. 1363 c.c.), si ritiene che le parti hanno inteso traslare nel tempo la copertura assicurativa inserendo, da un lato, all’art. 10 delle condizioni particolari, la clausola di claims made impura, e dall’altro lato prevedendo, quale contrappeso, ai sensi del successivo art. 11, l’estensione retroattiva di validità della polizza per sinistri occorsi sino al 30.09.2005 (ovvero nei sei anni antecedenti alla stipulazione).
Pertanto, alla luce del complessivo tenore della pattuizione nonché dell’entità del premio pattuito, non risulta che la clausola di claims made impura in oggetto abbia portata tale da introdurre un significativo disequilibrio negli assetti degli interessi e dei diritti regolamentati dal contratto assicurativo nel suo complesso, non stravolgendone la corrispettività. Di conseguenza, non si ravvisano gli stringenti presupposti per dichiararne, seppure incidentalmente la nullità.

Proprio in ragione della valorizzazione dell’autonomia contrattuale delle parti, una costante giurisprudenza di legittimità, muovendo dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2016, ha posto l’accento sulla necessità di sindacare in concreto la causa del contratto assicurativo, sostanzialmente valorizzando, alla luce della complessiva pattuizione il rispetto della sinallagmaticità dell’accordo.
In questi termini, si è espressa nuovamente la Suprema Corte a Sezioni Unite, chiarendo come: “il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322,comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l’osservanza, da parte dell’impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle”claims made”) e quella dell’attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale “on claims made basis” vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall’assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati” (cfr. Cass. civile, sez. un., 24/09/2018, n. 22437; conforme: Cass. civile, sez. III , 13/11/2019, n. 29365).