Claims made – Rischi inclusi/esclusi – Oneri probatori a carico dell’assicurato
In tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (cfr. Cass., III, 02/04/2021, n.9205; I, 14/06/2018, n.15630; III, 21/12/2017 n.30656; 8/1/1987, n. 17; 4/3/1978, n. 1081).
Rimane, dunque, a carico dell’attore l’onere di provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi" ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa (cfr. Cass., III, 23/01/2018 n.1558; 17/5/1997, n. 4426).
Nel caso di specie, l’indicazione, da parte dell’assicurato, del solo periodo di regolazione del premio non consente di risalire né all’esistenza né alla tipologia di un’eventuale clausola inserita nel contratto, cioè quella c.d. “claims made”.
La Suprema Corte individua sul punto due tipologie, quella cosiddetta pura, nella quale, ai fini della copertura, rileva solo la denuncia del sinistro, a prescindere dalla data di commissione del fatto illecito, e quella c.d. “impura o mista”, la quale richiede che sia la data della denuncia che quella di commissione del sinistro intervengano nel periodo di efficacia del contratto (Cass., 23.4.2020 n. 8117).
L’assicurato, appellante incidentale, non ha prodotto la tipologia di polizza sottoscritta e le relative clausole, di norma contenute nelle condizioni, generali e particolari o in documenti analoghi, mentre la sola data di regolazione, contenuta in appendice alla quietanza di polizza, nulla specifica, fatto salvo l’intervallo temporale 31.12.2011/31.12.2012.
Ciò, a fronte della circostanza che l’articolo 1917 c.c., comma 1, prevede espressamente che il fatto generatore del danno deve accadere durante il tempo dell’assicurazione, mentre nel caso che ci occupa la ricorrenza dei vizi risale ad un periodo precedente alla verificazione del fatto.
Infatti, le clausole “claims made” derogano alla disciplina codicistica predetta e consentono, in ipotesi, la copertura di polizza anche con riferimento al solo tempo della richiesta risarcitoria. L’assicurato, però, non ha provato né l’esistenza né la tipologia di detta deroga.