10 Aprile 2020

Se il cliente contesta la parcella dell’avvocato, quest’ultimo deve provare l’attività svolta

Cass. Civ., sez. II, sentenza 10 marzo 2020, n. 6734 (rel. Bellini)
La parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice (cfr. Cass. Civ., S.U. n. 14699 del 2010). Tuttavia, nel caso di contestazione, l'attore professionista ha l'onere di provare e determinare le concrete attività effettivamente svolte.
Tali fatti costitutivi, nel caso di professioni intellettuali, devono essere identificati nella prova non soltanto del conferimento dell'incarico, ma anche nella dimostrazione della natura dell'incarico stesso, nella indicazione del valore della controversia e della domanda, nella designazione degli elementi caratterizzanti l'eventuale complessità dell'incarico e dell'opera defensionale, nella prova della durata dell'incarico e in quella delle circostanze di tempo e di luogo del compimento delle singole attività stragiudiziali e giudiziali, nella illustrazione, in definitiva, delle diverse attività di difesa scritte e orali e nella allegazione di eventuali spese anticipate dal professionista che il cliente dovrebbe o avrebbe dovuto rimborsare.
Tutti questi dati e questi elementi di fatto sono indispensabili sia per la prova del fatto costitutivo del diritto al pagamento degli onorari professionali sia per la liquidazione dei diritti e degli onorari.

Allegati