Coassicurazione – Esposizione per il rischio assunto – Percentuale del danno e non del massimale
Nel caso di assunzione del rischio in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 c.c. la quota di rischio assunta dal coassicuratore è correlata al danno risarcibile ed indennizzabile e non al massimale pattuito. Pertanto, il risarcimento da porre a carico di ciascuno assicuratore va proporzionalmente commisurato alla quota di rischio assunta, sia pure entro i limiti del massimale.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha errato nel contenere l’obbligo della compagnia assicuratrice nella percentuale del 40% del massimale contrattuale, anziché nel 40% del danno (errata applicazione degli articoli 1882 c.c., 1362 – 1371 c.c. e 1911 c.c.)
In particolare, la Corte d’Appello pur riconoscendo, in motivazione, la fondatezza del motivo di gravame avanzato dalla compagnia assicuratrice, con il quale quest’ultima aveva contestato la statuizione del Tribunale che l’aveva condannata a manlevare l’assicurata nei limiti del 40% dell’importo totale del massimale e non nei limiti del 40% della somma liquidata a titolo risarcitorio (oltre che nei limiti della medesima quota del massimale), ha poi erroneamente affermato, nel dispositivo, che l’obbligo della compagnia fosse pari al 40% del massimale.
Diversamente, potendo rispondere del solo rischio assunto pari al 40%, l’esposizione della Compagnia, non può eccedere il 40% del danno.
Il massimale contrattuale, infatti, non rappresenta il riferimento cui rapportare la commisurazione della quota – atteso che in tal caso il coassicuratore pagherebbe, sempre, la stessa somma indipendentemente dall’entità del danno – bensì rappresenta il limite massimo di esposizione di tutti gli assicuratori con riferimento al contratto sottoscritto.