Codice delle Assicurazioni – Indennizzo diretto – Accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 149 c.a.
Fattispecie: Tizio conveniva in giudizio la X Compagnia di Assicurazioni per il risarcimento del danno arrecato, a seguito di un sinistro stradale, alla propria autovettura, assicurata con la medesima società convenuta._x000d_
Costituendosi in giudizio, la X Ass.ni eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto, essendo il veicolo antagonista privo di copertura assicurativa, non poteva trovare applicazione nel caso di specie la procedura di indennizzo diretto azionata dall’attore ai sensi dell’art. 149 cod. ass._x000d_
Decisione: Il Giudice, accogliendo l’eccezione preliminare della Compagnia di assicurazioni, precisa che “La previsione dell’art. 149, 6° co. cod. ass. a parere di questo decidente è evidentemente di carattere processuale; l’accertamento della sussistenza dei presupposti fissati dalla legge per l’indennizzo diretto, cioè: che si tratti di veicoli a motore entrambi identificati, regolarmente assicurati per la r.c.a. e veicoli a motore immatricolati in Italia, è un accertamento preliminare di rito che va effettuato anche in assenza di una specifica eccezione sul punto da parte del convenuto._x000d_
L’assenza di uno solo dei tre elementi di cui all’art. 149 cod. ass. comporta la non applicabilità della procedura di indennizzo diretto con la conseguenza che il presunto danneggiato può rivolgere la domanda risarcitorie all’effettivo danneggiante ed al suo assicuratore, pertanto, restano esclusi dall’indennizzo diretto tutti i danneggiati qualora il veicolo con il quale si è verificato l’incidente sia rimasto non identificato o sia scoperto di assicurazione o risulti assicurato con impresa posta in liquidazione._x000d_
In tali casi la procedura da adottare sarà quella dell’art. 148 cod. ass. coordinata con le previsioni di cui all’art. 283 lett. a, b, c, d (Fondo di Garanzia Vittime della Strada). … Alla luce di quanto in narrativa deve dichiararsi la improponibilità dell’azione di parte attrice”._x000d_