Codice delle assicurazioni – Sospensione del termine di cui all’art. 145 c.a. – Improponibilità della domanda
Fattispecie: a seguito di un sinistro stradale in conseguenza del quale riporta gravi lesioni fisiche, il sig. X agisce in giudizio, previa costituzione in mora, nei confronti della Compagnia di Ass.ni Y, che garantisce per la r.c.a. il veicolo antagonista. _x000d_
Costituitasi in giudizio, la Compagnia assicuratrice eccepisce l’improponibilità della domanda attorea in quanto il termine di cui all’art. 145 del vigente Codice delle Assicurazioni sarebbe stato da ritenere sospeso e comunque non maturato. Precisa al riguardo la convenuta che controparte non ha mai provveduto a dare riscontro alla propria richiesta di integrazione dei dati relativi al sinistro._x000d_
_x000d_
Decisione: Il Giudice di Pace di Misilmeri ha accolto l’eccezione sollevata dalla Y Ass.ni precisando quanto segue: “Né risulta agli atti una qualsiasi attività di riscontro alle richieste della convenuta, quale, ad esempio, la sottoposizione a visita medica, che possa essere considerata quale implicita risposta, rilevandosi che le comunicazioni della convenuta risultano regolarmente recapitate al procuratore del X. _x000d_
Per le superiori ragioni, pertanto, il termine di procedibilità di cui all’art. 145 del Codice delle Assicurazioni deve essere ritenuto sospeso con la conseguenza che il ricorso non poteva essere proposto._x000d_
Ovviamente la inesistenza della condizione di procedibilità per il presente procedimento, non esclude la possibile esistenza del diritto del X che, però, potrà essere esaminata solo dopo il verificarsi della predetta condizione di procedibilità”._x000d_
_x000d_
_x000d_