26 Gennaio 2026

Compiuta giacenza – 10 giorni – Esclusa scadenza sabato

Cassazione Civile, ordinanza 25 giugno 2025, n. 17127 (rel. P. Papa)
Il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale e che esso deve ritenersi compreso fra quelli "per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza" di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (Cass. Sez. unite, 01/02/2012, n. 1418). In applicazione di tale principio, la notifica del decreto ingiuntivo si era perfezionata il 9/11/1/2017 e l'opposizione, essendo stata notificata in data 17/2/2017, doveva considerarsi tempestiva, risultando rispettato il termine di 40 giorni stabilito dall'art. 641, primo comma, cod. proc. civ.

Alla fattispecie era applicabile, ratione temporis, l’art. 8 della legge 20/11/1982 n. 890, nella formulazione introdotta dall’articolo 2, comma 4, lettera c), numero 3) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, secondo cui la notificazione si aveva comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di avviso del deposito di cui al secondo comma, per cui il motivo è stato accolto con riguardo alla censura relativa alla erronea individuazione da parte della Corte di appello del dies a quo per la proposizione dell’opposizione, laddove ha ritenuto che la notifica si fosse perfezionata, con il maturarsi del termine di dieci giorni dalla spedizione dell’avviso, il giorno 7 gennaio 2017, che era sabato, invece che il lunedì successivo, 9 gennaio.

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