06 Febbraio 2019
Concorso di colpa del pedone che attraversa fuori dalle strisce pedonali
Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 28 gennaio 2019, n. 2241 (rel. L. Scarano)
Sul pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli, sicché il suo comportamento imprudente è comunemente qualificato dalla giurisprudenza quale concausa nella produzione dell'evento.
Il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve:
a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964).
Nel caso di specie, al pedone (deceduto) viene attribuito un grado di responsabilità pari al 60%.