11 Febbraio 2021

Concorso del danneggiato – Giudizio inferenziale di verosimiglianza – Art. 283 CdA – Regresso nei confronti del FGVS

Tribunale di Catania, sez. V civ., sentenza 29 gennaio 2021, n. 479 (g. G. Artino Innaria)
Si configura a carico del danneggiato un concorso di colpa, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., nel caso in cui questi abbia riportato un trauma cranico con emorragia cerebrale, oltre alla frattura delle ossa nasali, in quanto è verosimile che egli non indossasse il casco e che l’omissione dell’uso del dispositivo di protezione abbia determinato un concorso di colpa nella produzioni delle lesioni (da riferirsi esclusivamente alle lesioni al capo). Nel caso di specie, avuto riguardo alle modalità concrete dell’incidente, il concorso giustifica la riduzione del risarcimento del danno da liquidarsi per invalidità permanente e temporanea nella misura del 30%).

Dalla disposizione di cui all’art. 283, comma 5, codice delle assicurazioni, non può affatto inferirsi una limitazione dell’azione di regresso alla sola ipotesi di impresa in liquidazione coatta amministrativa, ciò non solo per quanto riguarda il risarcimento diretto, ma a maggior ragione in tutti gli altri casi (compreso quello della scopertura assicurativa del veicolo del responsabile civile), in cui il F.G.V.S. è tenuto a rispondere.

Quanto all’azione di rivalsa della Compagnia nei confronti del FGVS, la Cass., 14255/2020 precisa che la stessa circostanza che l’art. 283 C.d.A. preveda espressamente un’ipotesi di regresso nei confronti del F.G.V.S. per il caso in cui il risarcimento sia stato effettuato (direttamente al proprio assicurato o al conducente del veicolo coperto dalla garanzia) da un’impresa assicuratrice diversa da quella del responsabile “lascia intendere come il legislatore non abbia affatto escluso, in linea generale, la possibilità che il risarcimento “anticipato” da altri possa ricadere, in ultima battuta, sul F.G.V.S. La stessa possibilità dev’essere riconosciuta anche nel caso in cui il risarcimento sia “anticipato” al trasportato dall’assicuratore del vettore, con esperibilità della rivalsa non solo nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ma anche del F.G.V.S., laddove sussistano le condizioni per il suo intervento, ivi compresa l’ipotesi che il veicolo del responsabile non sia coperto da assicurazione (fermo restando il limite quantitativo dell’esposizione del Fondo, risultante dal 4. comma dell’art. 283 C.d.A.)”. Una conclusione, questa, imposta anche da “un’esigenza di coerenza sistematica , giacché altrimenti non si comprenderebbe perché il risarcimento debba ricadere sull’impresa designata dal F.G.V.S. nel caso in cui, a fronte di un responsabile privo di copertura assicurativa, il terzo trasportato non si avvalga – come gli è consentito – della facoltà di agire nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore e agisca contro l’impresa designata dal F.G.V.S., e che tale “ricaduta” sia invece preclusa laddove si opti per l’azione ex art. 141, 1° comma C.d.A.”

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