07 Novembre 2017

Conto corrente cointestato e contratto quadro sottoscritto da uno solo dei cointestatari

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 31 maggio 2017, n. 13764
“La cointestazione del conto che funga da provvista per operazioni di investimento finanziario non esplica nessuna efficacia rispetto all’emissione dei relativi ordini di investimento, che sono governati dal contratto quadro stipulato tra la banca e uno dei cointestatari”

La decisione in commento chiarisce come la cointestazione del conto corrente non assuma alcun rilievo nell’ambito dell’emissione degli ordini di investimento, la cui disciplina deve essere desunta dal contratto quadro stipulato tra la banca e uno soltanto dei cointestatari.
Come noto, in tema di rapporti bancari, la nullità del contratto quadro è destinata a travolgere i singoli ordini, facendone venir meno la causa, e la forma scritta in cui questi ultimi siano stati redatti non sopperisce al difetto di forma ad substantiam acti del contratto quadro. Ciò posto, la mancata sottoscrizione del contratto quadro renderebbe nulli anche i successivi ordini di investimento e, in tal senso, si comprende l’inefficacia della cointestazione del conto corrente sul quale le operazioni vengono registrate rispetto agli ordini di investimento posti in essere dal non firmatario del contratto quadro.
L’atto di impiego della somma cointestata esula dal rapporto di conto e dalla sua cointestazione, trovando fondamento giuridico nel contratto quadro.
Detto altrimenti: anche se la cointestazione del conto è idonea, ai sensi dell’art. 1854 c.c., a vincolare gli altri cointestatari ai prelievi dal conto che opera come provvista per operazioni di investimento finanziario, la stessa non rileva ai fini dell’emissione dei relativi ordini di investimento, che sono governati dal contratto quadro stipulato tra la banca e uno dei cointestatari.