10 Ottobre 2017

Contratti IRS

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 31 luglio 2017, n. 19013
“Nel valutare, ai sensi dell’art. 1322 cod. civ., la meritevolezza degli interessi perseguiti con un contratto derivato IRS, il giudice non può comunque prescindere dalle prescrizioni normative di cui all’art. 21 TUF e all’art. 26 Regolamento Consob n. 11522, nonché per i contratti IRS con funzione di copertura, dalla verifica dell’effettivo rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob con la Determinazione del 26 febbraio 1999 ”

I contratti di interest rate swap (IRS) sono operazioni negoziali ben note alla prassi bancaria, ma non tipizzate da specifiche previsioni legislative. In particolare, si tratta di accordi aventi ad oggetto lo scambio tra due contraenti dei flussi finanziari calcolati con un criterio prestabilito a date prefissate. Nell’interest rate swap lo scambio ha ad oggetto interessi calcolati su un determinato ammontare chiamato nozionale. Generalmente lo swap viene utilizzato per consentire lo scambio tra un flusso di interessi calcolati sul nozionale con un tasso fisso e un flusso di interessi calcolati sul nozionale con un tasso variabile.
Come ricordato in giurisprudenza, la causa delle operazioni in esame deve essere rintracciata nella finalità di copertura e, dunque, nella esigenza di neutralizzare le conseguenze negative di variazioni sfavorevoli, ovvero inattese, di variabili finanziarie come tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi di azioni. In particolare, nel caso delle variazioni dei tassi di interesse, la giustificazione causale consiste nella compensazione tra flussi differenziali concernenti le differenziazioni rispetto alla variazione dei tassi di interesse applicati ad un capitale di riferimento (Trib. Prato, Sez. unica, 13 gennaio 2017).
L’atipicità del contratto in esame determina la necessità di appurarne la validità, applicando il generale criterio della “meritevolezza di tutela” di cui all’art. 1322 c.c.
è quel che fa la sentenza in commento, ove si ricorda quali debbano essere i parametri da applicare per ritenere meritevole di tutela l’interesse sotteso ai derivati IRS.
Le condizioni di ammissibilità del contratto in esame sono stabilite dalla Consob, nella sua Determinazione del 26 febbraio 1999 (DI/99013791), e in ragione delle quali:
– le operazioni devono essere esplicitamente poste in essere al fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente;
– deve sussistere un’elevata correlazione tra le caratteristiche tenico-finanziarie (scadenza, tasso d’interesse, tipologia, ecc.) dell’oggetto della copertura e lo strumento finanziario utilizzato a tal fine;
– devono essere adottate procedure e misure di controllo interno idonee ad assicurare che le condizioni di cui sopra ricorrano effettivamente.
La Suprema Corte cassa la sentenza impugnata per mancato accertamento della meritevolezza di tutela dei contratti oggetto di contestazione, rinviando al giudice di merito il detto accertamento con l’applicazione dei parametri specificati.