11 Aprile 2007

Contratto di assicurazione – Clausola di regolazione del premio

“La determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola di regolazione del premio assicurativo), comporta che l’adempimento dell’assicurato è adempimento di un’obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell’art. 1901 c.c. e come tale deve essere valutata, considerando il comportamento di buona fede tenuto dalle parti nell’esecuzione del contratto, del tempo in cui la prestazione è effettuata e dell’importanza dell’inadempimento”

Le S.U., confermando quando statuito dalla nota, ma isolata, sentenza della Terza Sezione del 18 febbraio 2005, n. 3370 e facendo proprio un orientamento minoritario della dottrina, affermano l’impossibilità di ricondurre la clausola di regolazione del premio nell’ambito applicativo dell’art. 1901 c.c_x000d_
In particolare, le Sez. Un., muovendo dalla considerazione per cui costituisce una forzatura logica e giuridica il tentativo di costruire l’obbligo di comunicazione come complementare e accessorio a quello di pagamento del premio e prendendo atto che l’omissione di tale comunicazione integra sì la violazione di un obbligo, ma che è di origine pattizia e del tutto estraneo dalla previsione legale dell’art. 1901 c.c., precisano che la clausola in esame “non può essere uno strumento di protezione del solo assicuratore, perché questa configurazione non tiene conto dell’indiscutibile vantaggio che entrambe le parti del contratto ricavano dalla clausola di regolamento convenzionale del premio assicurativo”._x000d_
Posto che la conoscenza degli elementi variabili conseguita dall’assicuratore fa nascere tra le parti un rapporto giuridico che può determinare una posizione debitoria o creditoria dell’assicurato, secondo lo scarto in più o in meno dell’ipotesi preventivata, nel caso di eccedenza del dato variabile, secondo la Corte, “il comportamento dell’assicurato può risolversi nell’inadempimento di un obbligo convenzionalmente stabilito, ma esso deve essere valutato in concreto con il parametro della buona fede da lui tenuta nell’esecuzione del contratto”, tenendo conto di quali siano i suoi effettivi doveri giuridicamente rilevanti e del tempo in cui il suo comportamento doveva essere tenuto._x000d_
In tale ottica, quindi, la clausola di regolazione del premio “non deve essere interpretata nel senso formale che il verificarsi degli eventi in essa previsti giustifica la sospensione della garanzia assicurativa”._x000d_
Va rilevato, inoltre, che nella sentenza in epigrafe, le S.U., pur dichiarando di condividere la posizione sostenuta dalla Terza sezione nella sentenza n. 3370/05, nulla dicono in ordine necessità di qualificare come onerosa, ai sensi degli artt. 1342, 2° co. e 1341, 2° co., la clausola di regolazione del premio, nella parte in cui prevede la sospensione “ipso iure” della garanzia nell’ipotesi di mancata comunicazione dei dati variabili. _x000d_
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