15 Ottobre 2012

Contratto di assicurazione – Clausole limitative della responsabilità – Clausole limitative dell’oggetto – Vessatorietà

“Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 c.c., solo quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto, e non sono perciò assoggettate al regime previsto dal comma 2 di detta norma, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito.”

Nel caso di specie, un visurista aveva sottoscritto un contratto di assicurazione che escludeva dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato per effetto di errate visure, trascorsi quattro anni dalla consegna degli elaborati ai clienti._x000d_
Orbene, atteso che non hanno carattere vessatorio quelle clausole che mirano soltanto a delimitare l’oggetto della garanzia prestata sotto il profilo temporale, fissando la durata entro cui i rischi restano assicurati, la corte territoriale ha disatteso la doglianza afferente l’asserita vessatorietà della clausola in questione._x000d_
In particolare, essendo siffatta clausola contenuta nelle condizioni particolari di polizza, approntate specificamente per l’assicurato de quo e non contenute in un modulo e formulario già predisposto, bensì in un foglio firmato in originale dall’agente e dal contraente, è stata dedotta l’insussistenza di ogni vessatorietà ed inefficacia di detta clausola per essere stata espressamente approvata._x000d_
In materia, la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ritenere che la vessatorietà ex art. 1341 c.c., comma 2, attiene a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, essendo la disciplina posta dalla norma citata altra e diversa da quella posta dal Codice del consumo, secondo cui la vessatorietà può attenere anche al rapporto contrattuale singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare (cfr. Cass. n. 6802/2010)._x000d_
E ancora, “per potersi configurare l’ipotesi contemplata nel secondo comma dell’art. 1341 c.c. in tema di condizioni generali di contratto, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contratto al quale l’altra parte ha prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (moduli o formulari) in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, senza che all’altro contraente sia utilmente consentito di richiedere ed apportare eventuali modifiche con riferimento alla specifica vicenda contrattuale dopo averne apprezzato il contenuto” (cfr. Cass. n. 3184/2006; Cass. n. 4241/2003).