09 Settembre 2008

Contratto di assicurazioni – Polizza infortuni – Prescrizione del diritto ex art. 2952 c.c. – Sussistenza

Nella sentenza in epigrafe il decidente accoglie l’eccezione di prescrizione del diritto dedotto in giudizio sollevata dalla convenuta Compagnia di assicurazioni._x000d_
In particolare, il giudice si sofferma sul problema relativo alla configurabilità quale fatto interruttivo della prescrizione del deposito di documenti presso la compagnia di assicurazione._x000d_
Si afferma, al riguardo, che “la richiesta e la consegna di atti fra le parti costituiscono trattative stragiudiziali ed è pacifico che “le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivi, se non raggiungono l’effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell’art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta senza cioè alcuna possibilità di diversa interpretazione con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui come richiesto dal disposto dell’art. 2937, 3° co. c.c.” ( v. ex multis Cass. Civ., sez. I, 9 maggio 1997, n. 4060)”._x000d_
Se è vero, prosegue il decidente, che anche le trattative per comporre bonariamente la vertenza possono comportare l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c., ciò avviene solo “quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e che la transazione è, quindi, mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, e non anche all’esistenza, di tale diritto” (v. Cass. Civ., sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1642)._x000d_
A parere del decidente ciò avviene “perché la rinuncia tacita alla prescrizione presuppone una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, e cioè, che nel suo comportamento sia necessariamente insita, senza alcuna possibilità di diversa interpretazione, l’inequivica volontà di rinunciare alla prescrizione maturata; ne consegue che non implica rinuncia la mera accettazione della discussione nel merito della pretesa del creditore o l’avere avviato, promosso o, comunque, intavolato trattative al fine di una transazione o di un bonario componimento della lite pendente” (v. anche Cass. Civ., sez. III, 4 marzo 1994, n. 2138)._x000d_