15 Luglio 2025

Danni causati da cani randagi – Oneri probatori – Colpa e nesso di causalità – Comune non è legittimato passivo

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 23 giugno 2025, 16788 (rel. M. Rossetti)
La responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell’art. 2043 c.c.; pertanto, la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l’onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito. La colpa della pubblica amministrazione non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio c.d. della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, e non di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell’avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno.

Esclusa l’applicabilità della disciplina dell’art. 2052 c.c., la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull’ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi.

In tema di danni causati da cani randagi, questi i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità:

a) è onere del danneggiato provare che la pubblica amministrazione a ciò preposta non abbia assolto l’obbligo di predisporre uomini e mezzi per la prevenzione del randagismo;
b) è onere del danneggiato provare anche il nesso di causa, ma questa prova può essere fornita in via presuntiva, dimostrando l’avverarsi del rischio che la già dimostrata condotta omissiva avrebbe dovuto prevenire;
c) la pubblica amministrazione può vincere la presunzione sub (b) dimostrando il caso fortuito.

Nel caso di specie, deve escludersi la legittimazione passiva del Comune, in quanto la l. reg. Puglia n. 12 del 1995, artt. 2, 6 e 8, stabilisce che le amministrazioni comunali sono prive di legittimazione passiva in merito alla pretesa risarcitoria per i danni causati dai cani randagi.
In base alla suddetta legge, i Comuni devono limitarsi alla gestione dei canili al fine della mera “accoglienza” dei cani randagi recuperati, mentre al relativo “ricovero”, che presuppone l’attività di recupero e cattura, sono tenuti i servizi veterinari delle ASL.

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