11 Gennaio 2021
Danni da cose in custodia – Animali selvatici
Tribunale di Reggio Emilia, sez. II, sentenza 30 luglio 2020, n. 817 (giud. G. Morlini)
La responsabilità per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata non già ex art. 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con l’obbligo di custodia; bensì ex art. 2043 c.c., valutando se nel caso concreto vi sia stata la violazione di un precetto che imponeva alla PA di tenere una determinata condotta di cautela, all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente.
La normativa regionale dell’Emilia Romagna prevede che dal 1/1/2016 le funzioni di gestione e amministrazione della fauna selvatica siano in capo alla Regione Emilia Romagna, non già alle Province.