29 Dicembre 2014

Danni da cose in custodia – Caduta di un albero sito in area privata – Responsabilità dell’ente proprietario della strada aperta al pubblico – Obbligo di vigilanza dei fondi privati che fiancheggiano la strada – Violazione

“L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, né avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzione di essi, ha tuttavia l’obbligo di vigilare affinché dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada e, in caso affermativo, attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere. Ne consegue che è in colpa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1176, comma 2, c.c., e art. 2043 c.c., l’ente proprietario della strada pubblica il quale, pur potendo avvedersi con l’ordinaria diligenza d’una situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario di questa, né adotti altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione.”

Nel caso di specie è stata riconosciuta la responsabilità dell’ANAS per le gravissime lesioni personali subite dal conducente di una vettura a causa della caduta di un grosso albero, che sorgeva su un terreno di proprietà privata in prossimità del ciglio stradale._x000d_
Ciò in quanto l’ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è obbligato a garantire la sicurezza della circolazione, ai sensi del d.lgs. n. 285/1992, art. 14, e ad adottare i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade, ai sensi del d.lgs. n. 143/1994, art. 2. Da queste previsioni, seppur non discende l’obbligo dell’ANAS di provvedere alla manutenzione dei fondi privati, discende tuttavia l’obbligo di: a) segnalare ai proprietari confinanti le situazioni di pericolo suscettibili di recare pregiudizio agli utenti della strada; b) adottare i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti e conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio; c) come extrema ratio, permanendo l’eventuale negligenza dei proprietari dei fondi finitimi nel rimuovere le situazioni di pericolo, chiudere la strada al traffico._x000d_
La colpa civile dell’ANAS va, dunque, accertata non già valutando se abbia o meno provveduto alla manutenzione dei fondi privati, ma se abbia adottato le cautele imposte dall’art. 1176, comma 2, c.c., nell’individuare, prevenire e attenuare i rischi derivanti dalla proprietà privata: in primo luogo, segnalando ai proprietari interessati la situazione di pericolo, in secondo luogo, invitandoli ad eliminarla, in terzo luogo, inibendo la circolazione._x000d_
Ne consegue che l’eventuale inerzia del proprietario nella realizzazione degli interventi idonei a rendere sicuro il terreno adiacente la strada non elimina quella del proprietario della strada su cui l’albero era destinato a cadere, mettendo a repentaglio quella sicurezza della circolazione che costituisce uno dei compiti primari dell’ANAS.