28 Maggio 2012

Danni da insidia stradale – Custodia – Responsabilità della P.A. – nesso eziologico – Distrazione dell’utente – Esclusione della responsabilità

“In relazione ai danni verificatisi nell’uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell’art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., l’esistenza di un comportamento colposo dell’utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c., I comma, con conseguente diminuizione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all’incidenza causale del comportamento stesso”

La sentenza in commento riguarda il caso dell’utente della strada che aveva agito in giudizio per ottenere l’accoglimento della domanda risarcitoria, per i danni subiti a seguito della sua caduta a causa di un avvallamento “insidioso”._x000d_
L’avvallamento era costituito da una griglia per lo scarico delle acque piovane; per tale motivo il giudice di merito aveva escluso la possibilità di ipotizzare una lesione dell’aspettativa della regolarità del manto stradale._x000d_
Inoltre, la griglia era contenuta in un lievissimo avvallamento, al fine di permettere il refluo delle acque piovane; il danneggiato, poco attento, aveva transitato sopra l’avvallamento ricoperto dalle acque piovane._x000d_
Il sinistro, invero, poteva essere evitato, se il danneggiato avesse impiegato l’ordinaria diligenza nel percorrere la strada._x000d_
Gli Ermellini valutano, nello specifico, sia quanto previsto dall’art. 2051 c.c. che dall’art. 2043 c.c.; prescindendo dalla previsione normativa che risulti applicabile al caso di specie, conferiscono essenziale considerazione, ai fini dell’affermazione o dell’esclusione della responsabilità della pubblica amministrazione, al comportamento del danneggiato._x000d_
“L’esistenza di un comportamento colposo dell’utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A.”, qualora sia in grado di interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso._x000d_
In caso contrario, esso integra un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, I comma, c.c._x000d_
Pertanto, una condotta colposa del danneggiato, ravvisabile anche nell’ipotesi di utilizzo del bene demaniale senza la normale diligenza, è suscettibile di integrare il caso fortuito, se sia tale da interrompere il nesso causale tra cosa in custodia ed il danno.