Danni da “sangue infetto” – Prescrizione quinquennale – Dies a quo – Manifestazione esteriore del danno – Insufficienza – Causalità civile – Diversità con la causalità penale – Precisazioni
“Anche allorché sia proposta domanda di condanna generica al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, il convenuto, che assuma che il proprio debito sia in tutto o in parte prescritto, ha l’onere di sollevare la relativa eccezione in tale giudizio nei termini di legge a pena di decadenza e non nel successivo giudizio di liquidazione del danno; il giudice di primo grado ha l’obbligo di decidere su tale eccezione, che integra una preliminare di merito, per cui l’eventuale sussistenza della prescrizione fa venir meno ogni interesse della parte all’accertamento dell’esistenza del diritto azionato. _x000d_
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche._x000d_
L’onere della prova della provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti grava non solo sul danneggiato, ma anche sulla struttura sanitaria che dispone per legge o per regola tecnica della documentazione sulla “tracciabilità” (c.d. principio della vicinanza alla prova)._x000d_
Non può riconoscersi la responsabilità per omissione quando il comportamento omesso, ove anche fosse stato tenuto, non avrebbe comunque impedito l’evento prospettato: la responsabilità non sorge non perché non vi sia stato un comportamento antigiuridico (l’omissione di un comportamento dovuto è di per sé un comportamento antigiuridico), ma perchè quell’omissione non è causa del danno lamentato. Il giudice pertanto è tenuto ad accertare se l’evento sia ricollegabile all’omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l’agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L’accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l’enunciato “controfattuale” che pone al posto dell’omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato. Si deve quindi ritenere che i principi generali che regolano la causalità di fatto sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p e dalla “regolarità causale”, in assenza di altre norme nell’ordinamento in tema di nesso eziologico ed integrando essi principi di tipo logico e conformi a massime di esperienza. _x000d_
Tali norme, però, vanno adeguate alla specificità della responsabilità civile, rispetto a quella penale, perché muta la regola probatoria: mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza, o del “più probabile che non”._x000d_
Sul Ministero grava un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinché venga utilizzato sangue non infetto, con la conseguenza che, un’eventuale omissione, giustifica una piena responsabilità civile”._x000d_
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Con la sentenza in epigrafe le SS.UU. della Cassazione si sono pronunciate in materia di risarcimento danni da emotrasfusione da sangue infetto, dirimendo alcune questioni tanto tralatizie quanto controverse. In particolare, è stato stabilito che:_x000d_
1) nei casi di infezioni da epatite B (HBV), epatite C (HCV), ed immunodeficienza umana (HIV) è configurabile il reato di lesioni (anche gravissime) o di omicidio colposo, ma non di epidemia colposa (art. 438 e 452 c.p.), attesa la mancanza dell’elemento della volontaria diffusione di germi patogeni, “sia pure per negligenza, imprudenza o imperizia, con conseguente incontrollabilità dell’eventuale patologia in un dato territorio e su un numero indeterminabile di soggetti”;_x000d_
2) la prescrizione per l’azione di risarcimento del danno è di 5 anni, salvo sia occorso il decesso del trasfuso, da computarsi a partire dal momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza del fatto che il suo stato è riconducibile alla trasfusione od alle terapie con emoderivati. La Cassazione precisa, tuttavia, che siffatta “conoscibilità del danno” non deve essere apprezzata in un’ottica meramente soggettiva (cioè, con esclusivo riferimento al dies in cui il danneggiato ha percepito la malattia come “danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo del terzo”), bensì alla luce anche del parametro dell’ordinaria diligenza e del livello di conoscenze scientifiche dell’epoca del contagio._x000d_
3) l’onere della prova della provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti grava sia sul danneggiato, sia sulla struttura sanitaria (in virtù del c.d. principio della “vicinanza alla prova”), che è tenuta a documentare la “tracciabilità” del sangue; _x000d_
4) in ordine alla ricostruzione del nesso eziologico, è stato ribadito l’orientamento della recente sentenza n. 21619/2007, secondo la quale, in ambito civile, deve essere adottata la disciplina vigente in sede penale (artt. 40 e 41 c.p., temperati dalla “regolarità causale”), sia pur con opportuni adattamenti e, cioè, tenendo conto delle “peculiarità delle singole fattispecie normative della responsabilità civile” e facendosi, in ogni caso, ricorso alla regola della preponderanza dell’evidenza._x000d_
5) in merito, infine, alla responsabilità ministeriale da omessa vigilanza, è stato precisato che la stessa decorre, per tutte e tre le patologie, dalla scoperta del virus dell’epatite B (primi anni settanta), atteso che si ravvisa un unico evento lesivo (cioè, la lesione dell’integrità fisica dell’individuo) ed un unico nesso causale (“trasfusione con sangue infetto – contagio infettivo – lesione dell’integrità”)._x000d_
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