07 Giugno 2022

Danni da emotrasfusione – Indennizzo e risarcimento – Compensatio lucri cum damno

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 15 aprile 2022, n. 12388 (rel. A. Moscarini)
Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla L. n. 210 del 1992 e, tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della Salute per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato deve essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (cfr., Cass., S.U., sent. n. 584/2008, costantemente ribadita, e da ultimo, Cass., Sez. ord. n. 8866/2021).

La compensazione, pure astrattamente sussistente tra l'importo dovuto a titolo di risarcimento e quello riconosciuto quale equo indennizzo, non può operare qualora l'importo dell'indennizzo non sia determinato né determinabile né vi sia prova del suo avvenuto pagamento, in quanto l'astratta spettanza della somma non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il lucrum, il preciso ammontare da portare in decurtazione del risarcimento (cfr., da ultimo, Cass., 3 n. 21837/2019).