13 Luglio 2026

Danni da emotrasfusioni – Compensatio lucri cum damno tra indennizzo e risarcimento – Morte del danneggiato – Esclusi ratei futuri

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 2 luglio 2026, n. 22634 (rel. F. Fiecconi)
In tema di danni da emotrasfusioni, in caso di morte del danneggiato l'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno in favore degli eredi ("compensatio lucri cum damno") solo in relazione a quanto già percepito dal de cuius alla data del decesso, e non anche con riferimento ai ratei da percepire in futuro, dal momento che con il decesso del beneficiario cessa l'obbligo della relativa corresponsione, e il danneggiante verrebbe altrimenti a trarre inammissibilmente vantaggio dal proprio illecito (arg. ex Cass. n. 32916 del 9/11/2022).

È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di danni da emotrasfusione, l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, pur avendo natura assistenziale, va portato in detrazione dal risarcimento del danno al fine di evitare una duplicazione di attribuzioni patrimoniali riferibili al medesimo fatto lesivo, in applicazione della regola della compensatio lucri cum damno (Cass., sez. un., n. 584/2008; Cass. 6573/13 e succ. conf.).

Secondo un orientamento altrettanto consolidato, la compensazione può estendersi anche alle prestazioni periodiche future, ma a condizione che il relativo credito sia determinato o oggettivamente determinabile sulla base di elementi certi e specificamente allegati, gravando l’onere della prova su chi invoca lo scomputo, ai sensi dell’art. 2697 c.c. (v., tra le altre, le sentenze 22 agosto 2018,n. 20909, e 7 marzo 2022, n. 7345, nonché le ordinanze 30 agosto 2019, n. 21837, 31 marzo 2021, n. 8866, e 15 luglio 2022, n. 22331; v. anche Cass. n. 32550 del 14/12/2024 e n. 25947 del 23/09/2025).

Dunque, la compensatio lucri cum damno fra l’indennizzo ex L. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno opera in relazione non solo alle somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche a quelle da percepire in futuro, se riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente disposto lo scomputo delle somme già percepite dalla danneggiata a titolo di indennizzo ex L. n. 210/1992 fino alla data di pubblicazione di quella sentenza, trattandosi di importi divenuti certi, documentalmente provati e dati per ricevuti dalla medesima controricorrente.

Purtuttavia, non altrettanto corretta è la motivazione della decisione là dove, respingendo per il resto la domanda, non ha considerato la determinabilità dell’importo da attribuire periodicamente in futuro (Cass. 25947/25), posto che, alla data del decesso della danneggiata (30 marzo 2026), la quantificazione dell’ulteriore indennizzo detraibile è divenuta definitiva e sono stati quantificati gli ulteriori ratei percepiti. Andava, pertanto, effettuato lo scomputo dei ratei futuri dell’indennizzo.

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