22 Settembre 2022

Danni da morte – Liquidazione – Criterio a forbice

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 8 settembre 2022, n. 26440 (rel. M Rossetti)
Quando la liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione d'un congiunto avvenga in base ad un criterio "a forbice", che preveda un importo variabile tra un minimo ed un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie. Tali non sono né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, circostanze tutte che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento all'interno della fascia di oscillazione tra minimo e massimo tabellare.

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