13 Ottobre 2014

Danni riportati da un bambino all’interno di un parco giochi – Art. 2051 c.c. – Responsabilità civile del Comune – Esclusa

“L’utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi – a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto – non si connota, di per sé, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti. In altri termini, un genitore (o, comunque, un adulto) che accompagna un bambino in un parco giochi deve avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell’altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata, l’esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare.”

La più recente giurisprudenza è andata ponendo in evidenza, in ordine all’applicazione delle due diverse ipotesi di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c., due aspetti di particolare importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell’evento dannoso e dall’altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa._x000d_
La Suprema Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perchè la situazione di rischio è percepibile con l’ordinaria diligenza._x000d_
Ma anche in una fattispecie nella quale trovava applicazione l’obbligo di custodia di cui all’art. 2051 c.c., con diverse e più gravi regole probatorie a carico del danneggiante, la Corte di Cassazione ha evidenziato che all’obbligo suddetto fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa; sicché quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento.