Danno – Azione risarcitoria – Prescrizione – Dies a quo – Decorso oggettivo – Sussistenza – Conoscenza effettiva – Irrilevanza
“Il decorso della prescrizione ha valore oggettivo, perché mira ad assicurare certezza ai rapporti giuridici, con la conseguenza che può verificarsi anche senza che il danneggiato ne abbia cognizione._x000d_
Il fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quello che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto”._x000d_
Con la sentenza in epigrafe la S.C. ha chiarito che “l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da causa giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali […] non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento […] Ne consegue che può accadere che la prescrizione compia il suo corso senza che l’interessato sappia di essere titolare di un diritto”. _x000d_
In materia di tutela della salute del lavoratore, dunque, la prescrizione triennale dell’azione nei confronti dell’INAIL inizia a decorrere dal momento in cui la malattia professionale si è manifestata con certezza, ha raggiunto la misura di invalidità indennizzabile e ne è conoscibile l’eziologia professionale. Con quest’ultima espressione si fa riferimento, in particolare, non alla semplice manifestazione della patologia, ma alla “possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie l’origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento. Non rileva, invece, […] il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia”._x000d_
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