06 Aprile 2009

Danno cagionato da cose in custodia – Demanio stradale – Responsabilità del Comune – Presunzione di cui all’art. 2051 c.c. – Sussistenza

“La presunzione di responsabilità, salvo il ricorso del caso fortuito, per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia stabilita dall’art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti dei comuni quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ed impedire l’insorgenza di cause di pericolo per terzi._x000d_
La responsabilità presunta del comune quale proprietario del demanio stradale per danni a terzi non viene a cessare per averne l’ente affidato la pulizia a terzi, costituendo l’appalto lo strumento tecnico giuridico per la realizzazione di un proprio obbligo istituzionale a norma dell’art. 14 c.d.s.”.

La Suprema Corte accoglie il ricorso proposto da un motociclista, caduto a causa di una macchia di gasolio sul manto stradale, avverso la sentenza della Corte di Appello che, affermando l’inapplicabilità dell’art. 2051 c.c. nei confronti dell’amministrazione comunale, rigettava la richiesta di risarcimento avanzata dal motociclista._x000d_
La Cassazione, sulla scorta di diversi precedenti della terza sezione (ex multis, Cass. Civ., 20 febbraio 2006, n. 3651), ribadisce il principio secondo cui la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall’art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei Comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ed impedire l’insorgenza di cause di pericolo per terzi. Con la precisazione che la zonizzazione della manutenzione delle strade comporta un maggiore grado di possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni del demanio stradale, con conseguente responsabilità del comune per i danni da essi cagionati, salvo ricorso del caso fortuito._x000d_
Precisa, inoltre la S.C. che “il contratto di appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico–giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell’ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell’art. 14 del vigente Codice della strada, per cui deve ritenersi che l’esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell’art. 2051 c.c.”.