20 Giugno 2016

Danno da morte – Risarcimento al fratello per la morte della sorella appena nata – Perdita di chance di instaurare un rapporto affettivo – Liquidazione con le Tabelle di Milano con importi ridotti

Determina una duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente e unitariamente ristorato. In particolare, al fine di evitare duplicazione di voci risarcitorie, al fratello della bambina morta subito dopo la nascita deve riconoscersi il risarcimento del solo danno da perdita di chance di instaurare una relazione affettiva qualificata, la quale è solo parzialmente assimilabile alla perdita di una relazione già esistente.”

Nel caso di specie, in cui una bambina era morta subito dopo la nascita, avvenuta d’urgenza a causa di un sinistro stradale in cui era stata coinvolta la madre, veniva accertato il pregiudizio lamentato dal fratello germano per la perdita della possibilità di sviluppare un rapporto non solo affettivo ma anche di conoscenza e di frequentazione con la sorella, sia pure nei termini resi possibili dalle condizioni di separazione dei genitori. Le circostanze del caso concreto incidono sulla quantificazione equitativa del danno, che si fonda pur sempre sulle Tabelle di Milano. In particolare, l’assenza di convivenza tra l’attore e il padre, la distanza geografica tra la residenza dell’attore e la residenza della famiglia del padre, certamente impeditiva di frequentazioni quotidiane, e l’assenza di allegazioni specifiche sugli ulteriori elementi rilevanti, inducono il giudice di merito ad applicare il valore minimo previsto dalle Tabelle di Milano per il ristoro del danno da perdita del fratello, cui viene applicata una ulteriore riduzione del 40%, in ragione della diversità ontologica tra la perdita di chance di instaurare una relazione affettiva qualificata e la perdita di una relazione già esistente.

Tribunale di Treviso, sezione I, sentenza 25 gennaio 2016, n. 180 (giud. Di Tullio)