Danno da nascita indesiderata Requisiti di cui alla l. 194/1978
Perchè possa essere integrata la fattispecie del diritto all’interruzione della garvidanza di cui all’art. 6 lett. b) (quando cioè sono accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna), occorrono non solo i due elementi positivi della diagnosi di un processo patologico in atto e della prognosi di pericolo grave per la salute, ma anche l’elemento negativo della impossibilità di vita autonoma del feto. In mancanza, non sussiste la lesione del diritto ad interrompere la gravidanza per effetto dell’inadempimento del sanitario in merito ad una patologia del feto.
Nella fattispecie, era stato richiesto il risarcimento dei danni da nascita indesiderata, a seguito di un errore diagnostico della Struttura Sanitaria, in quanto in occasione della amniocentesi non era stata diagnosticata alcuna anomalia del feto, laddove, invece, il bambino era poi nato con la sindrome di Down. Gli attori lamentavano, in particolare, la lesione alla libera autodeterminazione nella prosecuzione o meno della gravidanza, in assenza di una corretta diagnosi di anomalie del feto. In primo grado il G.I. rigettava la domanda. I giudici dAppello escludono ogni diritto dei genitori al chiesto risarcimento del danno da nascita indesiderata, in quanto non ricorrono, nel caso di specie, le condizioni perché linterruzione della gravidanza potesse considerarsi legalmente consentita. Segnatamente, seppure può ammettersi il potenziale grave pregiudizio per la salute psichica della madre, determinato dalle malformazioni del nascituro, non ricorre tuttavia lelemento negativo dellimpossibilità di vita autonoma del feto (trattandosi di sindrome di Down), che costituisce il presupposto di legge ai fini del ricorso legittimo alla interruzione della gravidanza successivamente al decorso del novantesimo giorno di gestazione (cfr. art. 6 e 7. l. n. 194/1978). Quanto alla domanda di risarcimento del danno da nascita indesiderata proposta dal nascituro, il relativo diritto va escluso in quanto lordinamento non conosce il diritto a non nascere se non sano, né la vita del bambino può integrare un danno conseguenza dellillecito omissivo imputabile alla struttura sanitaria che ha effettuato lerrata diagnosi prenatale.
Corte dAppello di Catania, sez. I, sentenza 31 marzo 2016, n. 536 (pres. Morgia – rel. Cordio)