14 Aprile 2009

Danno da perdita di chance – Risarcibilità – Sussistenza

“Il creditore che voglia ottenere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di “chance” – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta”

Nello stesso senso si vedano: Cass. Civ., sez. L., 20 giugno 2008, n. 16877; Cass. Civ., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1752._x000d_
Nella sentenza in epigrafe la S. C. ha colto l’occasione per precisare che “la consulenza tecnica d’ufficio non può essere destinata a supplire alle iniziative istruttorie cui le parti sono tenute per l’onere probatorio che grava su di esse” (v. Cass. Civ., sez. III, 26 novembre 2007, n. 24620; Cass. Civ.,m sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219)._x000d_
Ed ancora, afferma la Corte “mentre la liquidazione equitativa del danno è ammessa solo quando non sia possibile o riesca difficoltosa la sua precisa determinazione, non vi si può ricorrere per ovviare all’inadempimento della parte agli oneri probatori che le incombono” (v. Cass. Civ., sez. II, 21 novembre 2006, n. 24680; Cass. Civ., sez. II, 28 giugno 2000, n. 8795).