09 Gennaio 2017

Danno differenziale – Criteri di calcolo

In tema di calcolo del danno differenziale, la corretta interpretazione da dare al combinato disposto degli articoli 1916 c.c. e 142 c.d.A. è la seguente: a) il risarcimento del danno biologico non può essere decurtato di quanto pagato alla vittima dall’Inail, a titolo di danno patrimoniale; b) se l’Inail ha pagato alla vittima un indennizzo a titolo di ristoro di danni patrimoniali, l’istituto avrà diritto di surrogarsi nei confronti del responsabile se e nei limiti in cui un danno patrimoniale sia stato da questi effettivamente causato; c) nell’ipotesi sub b), il responsabile sarà tenuto sia a risarcire per intero il danno biologico alla vittima, sia a rivalere l’Inail nei limiti del danno patrimoniale effettivamente causato; in questa seconda ipotesi la vittima perderà ovviamente il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, trasferito all’Inail per effetto della surrogazione.

Nella fattispecie, la Suprema Corte si trova a decidere se il giudice di merito, decidendo nel rapporto tra vittima e responsabile di un fatto illecito, possa liquidare il danno biologico tenendo conto di quanto già pagato alla vittima dall’Inail, ma a titolo di retribuzioni non percepite o spese mediche anticipate. La risposta non può che essere negativa, in ragione degli articoli 142 c.d.a. e 1916 c.c. Il primo sancisce il principio di intangibilità del diritto al risarcimento del danno biologico da parte dell’assicuratore sociale, salvo che quest’ultimo abbia indennizzato lo stesso tipo di pregiudizio e nella misura in cui lo abbia indennizzato. Il secondo, non consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questo dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico. Tuttavia, seppure le somme versate dall’assicuratore, a titolo di spese mediche e di retribuzione non goduta, non possono essere defalcate dal credito della vittima per il risarcimento del danno biologico, lo stesso assicuratore ha comunque il diritto di pretenderne la rifusione da parte del terzo responsabile. Infatti, i predetti pregiudizi, relativi alle spese sostenute ed alla impossibilità di lavorare per un certo periodo di tempo, fanno sorgere in capo alla vittima un credito risarcitorio che, per effetto della surrogazione, si trasferisce all’Inail, il quale potrà agire nei confronti del responsabile, a nulla rilevando che quest’ultimo debba già risarcire la vittima per intero del danno biologico. Così, dato un danno biologico di 100 e spese mediche per 30 anticipate dall’Inail, il responsabile avrà causato un danno complessivo di 130: delle quali 100 andranno pagate alla vittima e 30 all’Inail. Resta però fermamente escluso, per quanto detto, che a causa della surrogazione dell’Inail il danno biologico della vittima (100) possa essere ridotto a 70 per tenere conto della surrogazione.

Corte di Cassazione, sezione sesta-3 civile, ordinanza 30 agosto 2016, n. 17407 (pres. Armano – rel.