Danno jure hereditatis – Morte dopo breve tempo del congiunto a seguito di incidente stradale – Risarcibilità
“Solo se il soggetto coinvolto in incidente stradale è rimasto lucido, ossia consapevole e volitivo, per un tempo apprezzabile, si realizza una sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta._x000d_
Essa non è suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare e dare luogo a danno biologico, ma rientra tra i tipi descrittivi del danno morale nella sua più nuova accezione, ossia come lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”_x000d_
“Nel caso in cui il danneggiato a seguito di sinistro stradale entri in coma e non manifesti ripresa di coscienza prima del decesso, egli non è diventato titolare di alcun danno morale per la sofferenza psichica conseguita alle lesioni riportate e, quindi, non trasmissibile agli eredi per la sua liquidazione, in quanto non è rimasto lucido durante l’agonia né rivelò consapevole attesa della fine della sua vita”
Nel caso di specie i ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento, da parte del giudice di secondo grado, del danno biologico jure hereditatis, a fronte della perdita del loro congiunto, deceduto dopo un’ora e mezza dall’incidente stradale nel quale veniva coinvolto, lasso di tempo durante il quale non aveva più ripreso conoscenza._x000d_
Lamentavano altresì il mancato riconoscimento da parte della Corte d’Appello del danno morale soggettivo. _x000d_
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso; richiamata la giurisprudenza ormai costante in argomento, specifica che il giudice potrà correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia “solo se il soggetto sia rimasto lucido, ossia consapevole e volitivo per un tempo apprezzabile, si realizza una sofferenza psichica, di massima intensità, anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare e dare luogo a danno biologico, che rientra tra i tipi descrittivi del danno morale nella sua più nuova accezione, ossia come lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”.