16 Marzo 2020
Danno morale per la perdita del congiunto: senza specifica prova deve essere liquidato con i valori minimi
Trib. di Reggio Calabria, sez. I civ., n. 27 settembre 2019, n. 1305 (g. Luppino)
Nonostante nel nostro ordinamento giuridico non sia ammessa la figura del danno in re ipsa, pur tuttavia il semplice rapporto di coniugio o di filiazione deve far presumere ex art. 2727 c.c. l’esistenza del rapporto affettivo, salvo la prova contraria da fornirsi a cura della parte convenuta.
Certamente, però, in mancanza di specifiche allegazioni in merito a particolari pregiudizi subiti ed allo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, il danno, tenuto anche conto dell’età della vittima al momento del decesso e della eventuale allegazione in merito al rapporto di convivenza, dovrà liquidarsi secondo le tabelle milanesi nella misura minima.
L’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018).