05 Maggio 2009

Danno non patrimoniale – Necessità di integrale risarcimento – Sussistenza

“In materia di risarcimento del danno non patrimoniale il giudice, operando una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 139 cod. ass. e 2059 c.c., deve garantire comunque l’integrale risarcimento del danno alla salute, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio; il giudice, potendo ritenere che la “voce” del danno non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente risarcita, può procedere ad un’adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, la somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima”.

Nella sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano, facendo propri gli insegnamenti delle Sezioni Unite (n. 26972/08), ribadisce che nell’ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. _x000d_
E’ compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. _x000d_
Il giudice, anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un’adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza._x000d_