21 Gennaio 2020

Danno patrimoniale: l’importo delle provvidenze pubbliche (es. indennità di accompagnamento) deve essere interamente sottratto dall’importo risarcitorio.

Cass. Civ., sez. III, 15 gennaio 2020, n. 526 (rel. Valle)
Nella liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese che la vittima di lesioni personali deve sostenere per l'assistenza domiciliare, il giudice deve detrarre dal credito risarcitorio sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento (art. 5 I. 12.6.1984 n. 222), sia i benefici ad essa spettanti in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare, legislazione che in virtù del principio jura novit curia il giudice deve applicare d'ufficio, se i presupposti di tale applicabilità risultino comunque dagli atti.

Sul punto, la costante e risalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 03428 del 07/06/1984) così prevede:

«Le somme, che il danneggiato abbia ricevuto a titolo di provvisionale o di indennità versata dall’Inali (con la surrogazione di cui all’art. 1916 cod. civ.), vanno detratte dallo ammontare al medesimo concretamente spettante, e, pertanto, ove questo venga liquidato in misura percentuale del danno globale, per effetto di concorso di colpa di esso danneggiato, devono essere portate in riduzione dell’importo risultante da detta percentuale, non dell’importo di quel danno globale» (più di recente si veda: Cass. n. 25733 del 05/12/2014).