14 Luglio 2021

Danno da perdita del rapporto parentale – Nuovi criteri di liquidazione – Tabelle di Milano

Tribunale di Milano, sez. X, sentenza 7 luglio 2021, n. 5947 (g. D. Spera)
In attesa della predisposizione di una tabella coerente con le indicazione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10579/2021, è necessario individuare il regime transitorio che disciplini le modalità di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, così da affrontare l'impatto di un simile mutamento evolutivo della giurisprudenza di legittimità sulle controversie in corso.
A tal fine questo Giudice ritiene di poter fare ricorso ai parametri forniti dall'attuale tabella milanese, salve le precisazioni di seguito esposte.
Si può ragionevolmente affermare che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale ben potrà essere effettuata all'interno della cornice edittale individuata dalle Tabelle milanesi, in quanto, comunque, consente di ridurre, in modo relativamente significativo, il margine di generalità e, conseguentemente, di discrezionalità che diversamente sarebbe rimesso al giudice procedente.

Il monitoraggio in corso presso l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano – di oltre 500 decisioni aventi ad oggetto il risarcimento del danno parentale ed emesse da Uffici Giudiziari di tutta Italia – ha già comprovato che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale è generalmente effettuata in applicazione delle Tabelle Milanesi. Conseguentemente, trattasi di precedenti necessari e utili per poter estrarre il valore medio del punto come richiesto dalla Cass. sentenza n. 10579/2021. E tuttavia, in attesa dell’elaborazione della “tabella a punti”, appare certamente corretta l’individuazione sin d’ora dei parametri minimi e massimi previsti dalle Tabelle milanesi, che costituiscono con tutta evidenza l’humus da cui far germogliare il valore del punto.

Peraltro, è appena il caso di evidenziare che i valori minimi e massimi indicati nella Tabella milanese, nella sua attuale formulazione, sono frutto della combinazione di parametri che includono quelli indicati dalla pronuncia della Corte di Cassazione in parola. Nella specie, la Tabella milanese è stata predisposta sulla base dei seguenti parametri: la sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, la convivenza o meno di questi ultimi, la qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, l’età della vittima primaria e secondaria. Conseguentemente, i valori minimi e massimi ivi indicati sono quelli che discendono dall’applicazione delle circostanze concrete tipizzabili individuate dalla Corte di Cassazione e segnalate come criteri per la predisposizione di un nuovo sistema tabellare.

Ovviamente, all’interno di questa cornice, delimitata dai valori minimi e massimi della Tabella milanese, dovrà procedersi nella fattispecie concreta all’individuazione del quantum risarcitorio dovuto in conformità ai citati parametri, della cui applicazione  comparazione dovrà darsi adeguatamente ed analiticamente conto nella motivazione della decisione del giudice di merito, così da consentire un sindacato sull’esercizio della discrezionalità rimessa al giudice in sede di liquidazione del danno.