20 Luglio 2020

Danno da perdita del rapporto parentale – Tabelle Milano 2018: i minimi indicano il valore medio congruo

Corte d'Appello di Milano, sez. quarta civile, sentenza 21 febbraio 2020, n. 615 (rel. Mantovani)
La nuova formulazione delle Tabelle di Milano del 2018, rimaste invariate rispetto alle precedenti quanto ai valori, sono state cambiate quanto all'intitolazione delle colonne del Danno non patrimoniale per la morte del congiunto, dando evidenza del fatto che il valore riportato nella prima colonna in realtà non indica un valore minimo, ma esprime il valore medio delle liquidazioni effettuate dai tribunale, che può essere maggiorato, in presenza di varie circostanze, con una personalizzazione, fino al massimo indicato in tabella.
Da ciò si evince che non è corretto ritenere che la liquidazione deve collocarsi all'interno di un range che prevede un valore minimo ed uno massimo, nel quale deve essere trovata la misura in relazione al caso concreto. Al contrario, si parte da un valore medio (che non può essere considerato un valore minimo necessariamente garantito), corrispondente ai valori medi che, di regola, la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti.

L’Osservatorio della Giustizia Civile milanese ha chiarito che  “I valori minimi indicati in tabella sono infatti quelli medi che, di regola, la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti. La misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve essere, invece, applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale”.

Nel caso delle Tabelle di Milano il valore minimo ivi indicato costituisce già da un valore medio congruo, il quale poi è passibile di incremento solo in relazione a specifiche circostanze e allegazioni.