15 Maggio 2026

Danno da perdita del rapporto parentale – Tabelle di Milano e criteri di liquidazione – Risarcimento nonno-nipote

Tribunale di Catania, sezione quinta civile, sentenza 9 maggio 2026, n. 2239 (g. S. Barberi)
Il danno da perdita del rapporto parentale va liquidato in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne l’effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.

Nel caso di specie, per la morte della nipote, il punteggio previsto dalle tabelle de quibus, lettera C, non va riconosciuto ai nonni (bensì solo ai genitori e ai fratelli della de cuius);
per quanto riguarda la lettera D delle tabelle, ai nonni nulla spetta in quanto vi sono quattro superstiti del nucleo familiare primario di origine (mentre ai genitori ed ai due fratelli della de cuius spetta un punteggio di 9);
per quanto riguarda la qualità e intensità del rapporto affettivo, nulla di specifico è stato documentato ovvero provato con testimoni, per cui si ritiene di attribuire solo un punteggio di 10 di cui alle tabelle in questione, Lett. E.

Sulla scia di tali considerazioni è possibile desumere le seguenti, quanto immediate, conseguenze logico-giuridiche:
• in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell’esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., sez. III, 2021/8622).
• ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente;
• in ossequio a Cass. 2021 n. 10579, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

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