18 Gennaio 2018

Danno da perdita del rapporto parentale

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 913
Nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso e ulteriore da quello legato alla perdita del rapporto parentale, non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti il dolore morale per la perdita subita e per quella relativa alle abitudini quotidiane connesse al rapporto con il congiunto scomparso, ma esige unicamente la dimostrazione (al fine della necessaria personalizzazione del risarcimento) di fatti espressivi di una sofferenza soggettiva straordinariamente differente e irriducibile a quella ordinariamente connessa a un evento simile, nonché la prova di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo specifico e circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche (cfr. Cass., Sez. III. sentenza 19 ottobre 2016, n. 21060).