27 Aprile 2009

Danno tanatologico – Danno morale – Precisazioni

“Il danno cd. “tanatologico” o da morte immediata va correttamente ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso, nella sua nuova e più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita. _x000d_
Tale sofferenza può correttamente essere qualificata come danno morale e non come danno biologico terminale, attesane la inidoneità, nel caso di specie (l’intervallo di tempo tra l’incidente e la morte fu di tre giorni), ad integrare gli estremi di quella fattispecie di danno non patrimoniale”.

La S.C. si conforma tout court a quanto di recente stabilito in materia di danno non patrimoniale dalle Sezioni Unite (sent. n. 28972/08), precisando che il danno biologico (del tipo psichico) non può essere cumulato con quello morale, così che i familiari che abbiano subito una malattia nella mente derivante dall’illecito non potranno ottenere anche il danno morale. _x000d_
In definitiva, se vi è danno biologico psichico, non vi può essere anche quello morale; diversamente, si avrebbe un’inutile duplicazioni di voci risarcitorie._x000d_
La ratio della incumulabilità risiede nel fatto che danno biologico psichico e danno morale attengono al medesimo bene-interesse protetto, quale la salute, ex art. 32 Cost., sotto il profilo mentale. Pertanto, se danno morale e biologico sono posti a presidio del medesimo bene, il secondo rappresenterà un quid pluris assorbente rispetto al primo._x000d_