15 Dicembre 2014

Danno terminale – Criteri di liquidazione – Esclusa la configurabilità del danno tanatologico

“Il danno terminale è comprensivo di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento fino a quella del decesso) cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico), e mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura affatto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro – ancorché sempre correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della enormità del pregiudizio.”

La Suprema Corte precisa che il danno terminale, seppure temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte, sicché, ai fini della liquidazione, deve necessariamente tenersi conto dei fattori di personalizzazione ed escludere l’utilizzo di una meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all’evento dannoso._x000d_
La pronuncia in epigrafe rileva, in particolare, perché con un obiter dictum viene esclusa espressamente la configurabilità del c.d. danno tanatologico: “Premesso che non si controverte circa la sussistenza del c.d. danno tanatologico (giacché gli stessi ricorrenti dichiarano di concordare che sia da escludersi la stessa configurabilità di tale pregiudizio), la censura attiene alle modalità di esercizio del potere equitativo del giudice di merito…”