11 Maggio 2009

Deposito atti processuali – Mezzo posta – Legittimità

“La circostanza che l’attività materiale di deposito degli atti in cancelleria, che è priva di un requisito volitivo autonomo, non debba essere compiuta necessariamente dal difensore o dalla parte che sta in giudizio personalmente, ma possa essere realizzata anche da persona da loro incaricata (c.d. nuncius), e che l’ordinamento processuale preveda casi, sia pure speciali, di deposito degli atti in cancelleria mediante invio degli stessi a mezzo posta, non appare compatibile con una valutazione di radicale difformità del deposito realizzato attraverso l’invio dell’atto per mezzo della posta rispetto a quello effettuato mediante consegna diretta al cancelliere, anche se certamente al di fuori delle previsioni normative il deposito potrà prendere efficacia solo dalla data del raggiungimento dello scopo e cioè dell'(eventuale) concreta e documentata ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, e giammai dalla data della spedizione dell’atto”.

Le Sezioni Unite riconoscono la validità della costituzione in giudizio avanti al giudice di pace effettuata con l’invio dell’atto e dei relativi documenti a mezzo del servizio postale. _x000d_
In tal caso, la tempestività non va valutata con riferimento alla data di spedizione, ma alla concreta e documentata ricezione della documentazione da parte del cancelliere. Non rileva, dunque, nemmeno la data di ricevimento apposta dall’impiegato che ritira la posta raccomandata per l’ufficio giudiziario.