06 Agosto 2018

Deposito della documentazione attestante il conferimento del mandato difensivo

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 3 agosto 2018, n. 20525
Il giudice che rilevi l'omesso deposito dell'atto richiamato nella procura speciale, idoneo a giustificare i poteri di conferimento del mandato difensivo, è tenuto a invitare la parte a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto in qualsiasi momento anche dal giudice del gravame, sicché solo in esito a esso il giudice può adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso (cfr. per analoga soluzione in tema mancato deposito di procura speciale Cass. n. 11359/14; Cass. n. 3894/17); questa Corte ha già affermato che la norma citata (art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.), imponendo al giudice di promuovere la sanatoria, con effetto ex tunc, dei difetti di rappresentanza della parte, ivi compresi i vizi relativi alla procura, senza il limite delle preclusioni processuali, è applicabile anche al giudizio di opposizione al passivo (v. Cass. n. 24485/16).

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