04 Febbraio 2020

Deposito di sentenza e di relata PEC prive di attestazione di conformità: limiti alla improcedibilità del ricorso

Cass. Civ., sez. III, sentenza 21 gennaio 2020, n. 1147 (rel. Guizzi)
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della I. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio" (così Cass. Sez. Un., sent. 25 marzo 2019, n. 8312).
L'applicazione dei suindicati principi vale, "a maggior ragione, con riguardo al requisito del deposito della relata attestante la notificazione telematica decisione impugnata".