26 Giugno 2017

Deposito telematico atti endoprocedimentali

Ove il reclamo (nel caso di specie, avverso l’ordinanza che dispone il sequestro conservativo ante causam) sia stato depositato in forma cartacea nel termine all’uopo imposto da codice di rito ed abbia consentito la regolare instaurazione del contraddittorio, in assenza di una disposizione che sanzioni espressamente la modalità alternativa di deposito telematico, ed in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo, che permea il sistema processualcivilistico, la violazione della disposizione di cui all’art. 16 bis del D.L. n. 179/2012 non può essere sanzionata con la massima censura caducatoria.”

Il Tribunale rileva l’esistenza di contrapposti orientamenti in ordine alla natura di atto endoprocedimentale o introduttivo di un autonomo giudizio del reclamo, con le note conseguenze in punto di obbligatorietà o facoltatività del deposito telematico del relativo contenuto, ai sensi dell’art. 16 bis del D.l. n. 179 del 2012. Tuttavia, in disparte l’adesione all’uno o all’altro orientamento circa la natura del reclamo – che appare indubbiamente connotato da una doppia anima, tanto di strumento impugnatorio introduttivo di un giudizio autonomo, avente un novo numero di r.g. e per il quale occorre corrispondere un diverso contributo unificato, quanto di eventuale prosecuzione dell’(unico) ed originario procedimento, tra le medesime parti costituite –, deve considerarsi valido il deposito in forma cartacea, purché sia avvenuto nel rispetto dei termini di legge ed abbia consentito la regolare instaurazione del contraddittorio, in quanto, in assenza di una disposizione che sanzioni espressamente la modalità di deposito alternativa rispetto a quella telematica, deve trovare applicazione il principio del raggiungimento dello scopo. Nel caso di specie, il reclamo, pur depositato cartaceamente, ha raggiunto la funzione sua tipica, essendo stato accettato dalla Cancelleria, ed essendo stata disposta per esso la fissazione dell’udienza, eseguita la notifica in uno al decreto presidenziale alla controparte e, quindi, avvenuta l’instaurazione del giudizio, senza che in alcun modo possa ritenersi leso il diritto di difesa della parte reclamata, che ha spiegato tempestivamente tutte le sue argomentazioni difensive.

Tribunale di Cosenza, sezione prima, ord del 10 gennaio 2017 (Camera di Consiglio – pres. Lento)