06 Luglio 2026

Dichiarazione di morte in udienza – Evento interruttivo anche per gli assenti

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 23 giugno 2026, n. 21336 (rel. I Ambrosi)
La presunzione di conoscenza legale stabilita dall'art. 176, comma 2, cod. proc. civ., presupponendo che l'udienza sia svolta nel contraddittorio integro tra le parti, ha valore generale, nel senso che si presume conosciuto dalla parte, ingiustificatamente assente, tutto ciò che è accaduto nell'udienza e risulta dal verbale sia con riferimento alle dichiarazioni di parte sia ai provvedimenti del giudice; da ciò consegue che la dichiarazione di morte resa in udienza, anche da difensore delegato, configura conoscenza legale dell'evento interruttivo non solo per le parti presenti ma anche per quelle ingiustificatamente assenti.

Nel caso di specie, la Corte di merito si è conformata al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui l’evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita, che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell’art. 300, comma 2, cod. proc. civ., l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall’art. 305 cod. proc. civ., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell’evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (Cass. Sez. U, 20/03/2008 n. 7443; Cass. Sez. 3, 15/01/2013 n. 773; Cass. Sez. 6 – 2, 22/09/2022 n. 27788, Cass. Sez. L, 29/11/2024 n. 30729; Cass. Sez. 3, 15/07/2025, n. 19444).

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