Dichiarazioni inesatte o reticenti – Annullamento del contratto – Art. 1892 c.c.
A mente dell’art. 1892 c.c. le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’assicurato su circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il proprio consenso o lo avrebbe dato a condizioni diverse se avesse conosciuto il reale stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto se il contraente ha agito con dolo o colpa grave. Per giurisprudenza consolidata, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (Cass., 10.6.2020 n. 11115; 30.11.2011 n. 25582; 25.2.2002 n. 2740).
Nel caso di specie, nel momento in cui compilarono il questionario informativo, necessario ai fini della corretta valutazione del rischio, gli attori negarono – quanto meno con colpa grave - “di essere a conoscenza di azioni, omissioni o fatti dai quali possano derivare richieste di risarcimento o azioni volte all’accertamento di responsabilità civile, penale o deontologica” omettendo di fornire agli Assicuratori una informazione certamente rilevante per la prestazione del consenso alla conclusione del contratto assicurativo, come può desumersi dal tenore dell’intero regolamento contrattuale, dall’insistita esclusione dalla copertura di sinistri conseguenti a fatti già noti all’Assicurato o già sottoposti all’esame della Corte dei Conti, dall’espresso richiamo al disposto degli artt. 1892 e 1893 c.c. sia nell’art. 17 co. 2 CGA che sul Modulo di proposta contenente il questionario informativo.
L’eccezione riconvenzionale, tempestivamente proposta, con cui gli Assicuratori hanno invocato l’annullabilità dei contratti assicurativi, è dunque idonea a paralizzare la domanda di adempimento contrattuale proposta dagli attori per il pagamento dell’indennizzo assicurativo e per il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa e resistenza nei diversi gradi del giudizio di responsabilità contabile.
E’ appena il caso di ricordare che l’onere imposto dall’art. 1892 c.c. all’assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l’assicuratore sia venuto a sapere dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo, esistente a carico dell’assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (Cass. 1166/2020).