Diritto al tempo libero – Natura – Tutela risarcitoria – Esclusa
Il diritto al tempo libero non può ritenersi un diritto fondamentale dell’uomo e, nella sola prospettiva costituzionale, un diritto costituzionalmente protetto, per la semplice ragione che il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, che è libera di scegliere tra l’impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il suo tempo libero da lavoro e da ogni occupazione
I giudici della Suprema Corte ritengono che l’autonoma opzionabilità del diritto al tempo libero lo distingua dagli altri diritti inviolabili, che sono di per sé diritti irretrattabili della persona, perché ne fondano la giuridica esistenza sia dal punto di vista della identità individuale che della sua relazionalità sociale._x000d_
Pertanto, in ossequio ai principi enunciati dalle Sezioni Unite con sent. n. 26972/2008, il Supremo Collegio reputa il diritto al tempo libero come un diritto “immaginario”, la cui lesione non è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale._x000d_
Infatti, la citata pronuncia delle Sezioni Unite riconosce tutela risarcitoria, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente ed internazionalmente riconosciuta e qualificata, ed esclude ogni risarcibilità per i fastidi della vita quotidiana, come quello prospettato dal ricorrente, che integrano solo un attentato a diritti immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere e vivere felici._x000d_
In particolare, è esclusa ogni risarcibilità proprio per quello che, nel caso di specie, il ricorrente definisce “un problema che si manifesta con preoccupante frequenza nella vita quotidiana, per cui gli utenti sono costretti a trascorrere ore a stare in coda, tanto che sta assurgendo a causa primaria della oggettiva insufficienza di ogni giornata ad adempiere alle proprie incombenze lavorative”.